La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Il DOMICILIO è, infatti, definito dall’art. 43, 1 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari ed interessi possano avere più sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalità degli affari ed interessi. Gli affari ed interessi, nel contesto del CC che regola il c.d. diritto privato, si intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona. Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, né può avere una propria registrazione amministrativa specifica.